Come funziona il superbonus 110 per cento per i non residenti? E’ possibile beneficiare dell’agevolazone e in che modo? A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate.

Proprio all’Agenzia delle Entrate si è rivolta una persona non residente in Italia, che però è proprietaria nel nostro Paese di un’abitazione sulla quale vuole effettuare alcuni lavori ammessi al superbonus. Alla luce di ciò, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, pur essendo non residente, può optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio sebbene sia titolare solo del reddito relativo all’immobile su cui si verranno effettuati gli interventi agevolabili.

Con la risposta n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda in modo specifico la possibilità di accedere al superbonus da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, “atteso che ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del decreto Rilancio tra i destinatari del superbonus sono individuati ‘le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni’, la detrazione in argomento ‘riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati'”.

Ma non solo. Secondo quanto specificato, in linea generale “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”. Ma questi soggetti hanno la possibilità di optare, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo previste. In base a quanto sottolineato con la circolare n. 24/E, restano esclusi dall’accesso al superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili “i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.

Nel caso in esame, possedendo una casa in Italia, l’istante è titolare del relativo reddito fondiario, di conseguenza può beneficiare del superbonus. In assenza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l’istante potrà optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.